Art. 1.

      1. In deroga all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dinanzi alle commissioni tributarie provinciali le controversie di valore inferiore a 15.000 euro sono trattate e decise in pubblica udienza da un giudice singolo, nominato, per ciascun ricorso, dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo è stato assegnato. Il presidente, se non intende designare se stesso, può nominare giudice unico il vicepresidente o un componente della sezione che sia in possesso di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio e abbia un'anzianità di servizio di almeno cinque anni.